LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23922/2006 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALI ALBERTO;
– ricorrente –
contro
F.E. in D. *****, D.M.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato BOITANI Edoardo, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BASSANI MARIO, BASSANI CRISTINA, GRUENER MICHAEL;
D.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato BOITANI EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRUNER MICHAEL;
– controricorrenti –
e contro
DE.MA., D.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 67/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 10/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato BASSANI Mario, difensore di D.M. + 1 e con delega depositata in udienza dell’Avvocato GRUNER Michael difensore di D.W., che ha chiesto estinzione per rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte:
Ritenuto che D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Trento, sez. distac. di Bolzano, n. 67/2006, depositata in data 10.4.2006; che resistono con controricorso, D.W., nonchè F.E. e D. M..
Rilevato che la ricorrente con istanza in data 11.11.2011 ha dichiarato di rinunziare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; e che la rinunzia è stata accettata dai controricorrenti;
Considerato pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato estinto per avvenuta rinuncia; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il processo estinto per avvenuta rinunzia.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011