Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27515 del 19/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23922/2006 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

F.E. in D. *****, D.M.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato BOITANI Edoardo, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BASSANI MARIO, BASSANI CRISTINA, GRUENER MICHAEL;

D.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato BOITANI EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRUNER MICHAEL;

– controricorrenti –

e contro

DE.MA., D.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 10/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato BASSANI Mario, difensore di D.M. + 1 e con delega depositata in udienza dell’Avvocato GRUNER Michael difensore di D.W., che ha chiesto estinzione per rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte:

Ritenuto che D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Trento, sez. distac. di Bolzano, n. 67/2006, depositata in data 10.4.2006; che resistono con controricorso, D.W., nonchè F.E. e D. M..

Rilevato che la ricorrente con istanza in data 11.11.2011 ha dichiarato di rinunziare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; e che la rinunzia è stata accettata dai controricorrenti;

Considerato pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato estinto per avvenuta rinuncia; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il processo estinto per avvenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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