Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2761 del 04/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10245/2005 proposto da:

TECNOTHERMA SRL P.IVA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FALVO D’URSO Francesco, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI ***** C.F. *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98 G, presso lo studio dell’avvocato TRILLO’

Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

visto il ricorso per cassazione proposto dalla società Tecnotherma s.r.l., nei confronti del Condominio di *****, avverso la sentenza n. 376 del 2/12.2.2005 della Corte d’Appello di Milano;

visto il controricorso dell’intimato;

rilevato: che con atto in data 5.10.2010, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e, per autentica, dal difensore della stessa, è intervenuta rinunzia al ricorso; che con atto del 13.10.2010, sottoscritto dall’amministratore del resistente condominio e, per autentica, dai difensori dello stesso, vi è stata accettazione della suddetta rinunzia;

ritenuto dunque che il processo deve essere dichiarato estinto e che sulle spese non vi è luogo a provvedere,stante l’accettazione della rinunzia;

visti gli artt. 306, 390 e 391 c.p.c.;

sulle conformi conclusioni del P.G..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del suddetto processo.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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