Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.2763 del 04/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. C.T., in proprio e quale difensore, in forza di procura speciale in calce al ricorso, di BENEDUCE Fabio, per legge domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina depositata il 20 gennaio 2009. (R.V.G. 19/08) cron. 1/09;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. C.T., in proprio e quale difensore di fiducia di Fabio Beneduce, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quo il 15 aprile 2009, ha proposto ricorso per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza in data 20 gennaio 2009 con cui, in esito ad un procedimento di volontaria giurisdizione, il Tribunale di Messina ha dichiarato l’inammissibile l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proposta contro il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che il ricorso per cassazione è affidato a un motivo, il quale denuncia violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2010, n. 16770);

che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che, in particolare, il ricorso non è stato notificato a cura della parte ricorrente ad alcuno ed il motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, è privo del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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