LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.P. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso l’avvocato ERMINI GIOVAN FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M. (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 51, presso l’avvocato RUFINI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3687/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVAN FILIPPO ERMINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO RUFINI che non
è stato ammesso alla discussione per invalidità della procura;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di divorzio la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 05 settembre 2006, accoglieva parzialmente l’appello proposto da P.P. nei confronti di B. M., avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26 maggio 2002, in punto assegno.
Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la B..
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Tanto i quesiti che le sintesi consistono infatti in una sorta di riassunto della trattazione del ricorso (estesa per alcune pagine) da cui non emerge con chiarezza nè ciò che si chiede a questa Corte nè il fatto controverso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011