Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27644 del 20/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. (c.f. *****) in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 157, presso l’avvocato L.A., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1509/2006 del GIUDICE DI PACE di BARI, depositata il 24/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avvocato L.A. ricorre per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Bari in data 21 dicembre 2005, non notificata, che ha accolto la domanda proposta contro la Regione Puglia da C.A.R., da lui assistita unitamente all’avvocato P. nel giudizio di merito, e ha condannato la convenuta al pagamento delle spese, che ha distratto a favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario. Il ricorso notificato il 7 luglio 2006, espone un unico motivo di censura.

La Regione Puglia non ha svolto difese.

2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la distrazione non sia stata pronunciata a favore dei difensori della parte, che erano due e non uno.

3. Il ricorso è inammissibile, sollevando una questione che doveva essere dedotta in via di correzione di errore materiale, come ritenuto dalle sezioni unite di questa corte (Cass. Sez. un. 7 luglio 2010 n. 16037).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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