LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.V., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 146/09 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del 13/10/09, depositato il 10/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che R.V. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Campobasso del 13 dicembre 2009 con il quale è stata parzialmente accolta la domanda di condanna al pagamento di un’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole ritardo del giudizio ai sensi della L. n. 89 del 2001;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, il ricorso è improcedibile.
P.Q.M.
la corte dichiara il ricorso improcedibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011