Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27842 del 20/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di compentenza d’ufficio proposto dalla Corte d’Appello di Napoli con ordinanza n. R.G. 2405/10 R. V.G.

dell’1/04/2011, depositata il 14/04/2011 nel procedimento pendente tra:

M.G. (*****);

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

FATTO E DIRITTO

rilevato che la corte d’appello di Napoli ha sollevato conflitto di competenza in relazione alla domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da M.G. relativa all’irragionevole durata di un giudizio davanti al T.a.r Campania, sezione distaccata di Salerno sulla quale la corte d’appello di Salerno si è dichiarata incompetente ritenendo competente la corte partenopea;

rilevato che la corte territoriale ha invocato il principio stabilito dalle sezioni unite con sentenza n. 6306/2010;

ritenuto che, come è stato già ripetutamente affermato da questa sezione (ord. n. 9933/2010 e da ultimo ord. n. 17908/2011) in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche al caso in cui questo sia stato proposto davanti ad una sezione distaccata del t.a.r. poichè il ricorso al criterio del distretto in astratto coinvolto, quantunque non coincidente con l’ambito regionale, consente in ogni caso d’individuare la corte competente, non ostandovi il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

ritenuto, pertanto, che la competenza appartiene alla corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza della corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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