LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2608/2007 proposto da:
V.F. *****, considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PESCATORI Carlo, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CAPITALIA SERVICE J.V. già denominata BANCO DI SANTO SPIRITO S.P.A.
quale risultante dalla fusione per incorporazione del BANCO DI ROMA nel BANCO DI SANTO SPIRITO BANCA ROMA SPA ***** in persona dei Signori B.R. e G.M. con le qualifiche di QUADRO DIRETTIVO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato FILESI Marco, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio DARIA ZAPPONE in ROMA 18/10/2011 rep. n. 3557;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 870/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2006, R.G.N. 5728/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato MARCO FILESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Banca di Roma s.p.a., per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di L. 122.674.796, oltre svalutazione e interessi. Espose che, a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente di L. 900.000.000, e di un’anticipazione in conto corrente di L. 200.000.000 su documenti di immatricolazione auto, concesse dal Banco di Santo Spirito a Supercar Bellancauto s.r.l., aveva costituito in pegno CCT del valore nominale di L. 965.000.000.
Aggiunse che con lettera del giorno 15 gennaio 1991 l’Istituto aveva comunicato a lui e alla società garantita la sua intenzione di revocare i fidi, invitandoli al versamento di quanto dovuto e che il successivo 11 dicembre li aveva notiziati di avere provveduto alla vendita dei titoli ricevuti in pegno, incamerando il ricavato, pari a L. 1.022.674.796, a deconto del maggior credito vantato nei confronti della garantita. Dedusse che la Banca convenuta aveva arbitrariamente fatta propria l’intera somma ricavata dalla vendita dei CCT, laddove l’importo massimo della garanzia prestata era di L. 900.000.000 mentre, quanto all’anticipazione sui documenti di immatricolazione, nulla gli poteva essere addebitato se non previo, contestuale trasferimento dei documenti stessi, trasferimento mai avvenuto, malgrado le sue sollecitazioni. Concluse insistendo per la condanna della controparte alla restituzione dell’importo di L. 122.674.796.
Costituitasi in giudizio, Banca di Roma s.p.a., già Banco di Santo Spirito s.p.a., contestò le avverse pretese. Con sentenza del 10 gennaio 2002 il giudice adito accolse la domanda.
Proposto gravame dall’Istituto soccombente, la Corte d’appello, in data 16 febbraio 2006, l’ha invece respinta. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione V.F., formulando tre motivi.
Resiste con controricorso Capitalia Service J.v. s.r.l., mandataria di Capitalia s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2784 e 1842 cod. civ.. Assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una clamorosa svista, non essendosi accorta che, come chiaramente evidenziato nella scrittura costitutiva del pegno, questo era destinato a garantire lo scoperto di conto corrente di Supercar Bellancauto s.r.l. entro il limite massimo di L. 900.000.000, non certo nei limiti del valore del bene dato in pegno.
1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta vizi motivazionali su un punto decisivo della controversia, costituito dalla contestata validità ed efficacia della ulteriore forma di anticipazione bancaria su documenti di immatricolazione auto. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare che l’operazione di sconto bancario sui libretti, per essere correttamente eseguita, necessitava della preventiva consegna, da parte del terzo beneficiario, della documentazione testè richiamata, in conformità a quanto pattuito tra le parti.
2 I motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondati.
Mette conto evidenziare che la Corte territoriale ha motivato il suo convincimento sulla base del tenore dei due atti costitutivi di pegno: la scrittura in data 6 dicembre 1988, e quella in data 8 febbraio 1989. Segnatamente il decidente, dopo avere rimarcato la differenza tra fideiussione e pegno – garanzia personale l’una, reale l’altra – ha evidenziato come in tali atti fosse testualmente previsto che sul prezzo netto ricavato dalla vendita dei titoli l’azienda si sarebbe rimborsata di ogni suo credito per capitale, spese, imposte, tasse e accessori, di talchè il pegno sarebbe rimasto fermo e valido fino all’estinzione di qualsivoglia esposizione debitoria della società garantita.
Dal percorso argomentativo della sentenza impugnata emerge dunque che, se l’apertura di credito sul conto corrente n. ***** era avvenuta per L. 900.000.000 e l’anticipazione sul conto n. *****, a fronte di documenti di immatricolazione auto, per L. 200.000.000, la garanzia prestata non poteva intendersi limitata a tali importi, di talchè legittimamente la Banca, in presenza di uno scoperto di gran lunga superiore, relativo alla prima operazione soltanto, aveva incamerato l’intera somma ricavata dalla vendita dei titoli. In tale contesto la questione della efficacia o meno della garanzia pignoratizia costituita in relazione alla seconda linea di credito accordata dalla Banca, è stata dal decidente valutata, anzitutto e a prescindere da ogni altra considerazione, affatto irrilevante, non essendo il suo scrutinio utile ai fini dell’apprezzamento della fondatezza della domanda attrice.
3 Ciò posto, il primo rilievo da svolgere è che le critiche formulate con riferimento ai limiti dell’importo garantito non si conformano ai criteri e alle forme che esse, in ragione del loro contenuto, avrebbero invece dovuto assumere. E’ invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia privata, ivi compresi, dunque, gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Peraltro la censura con la quale si sostenga il malgoverno delle regole interpretative deve contenere non solo l’astratto riferimento agli articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo in cui il giudice se ne è discostato e, quindi, delle distorsioni che in concreto ha prodotto la denunciata violazione. A ciò aggiungasi che, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, è necessaria e l’indicazione della esatta allocazione, nel fascicolo processuale, del documento in questione (c.d. contenente), e la trascrizione del testo integrale dell’atto o della parte di atto in contestazione, al fine di porre il giudice di legittimità in condizione di verificare la rilevanza e la fondatezza delle critiche formulate (confr. Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602; Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2560;
Cass. civ., 22 febbraio 2007, n. 4178).
Infine, e conclusivamente su questo punto, è addirittura ovvio che l’impugnante neppure può giovarsi della trascrizione del testo della dichiarazione negoziale contenuta in memoria, perchè il carattere consustanzialmente illustrativo di questa non consente che, per tal via, vengano sanati vizi propri dell’atto di impugnazione (confr.
Cass. civ. 4 novembre 2005, n. 21379).
4 Venendo al caso di specie, il ricorrente ha del tutto omesso di riportare in ricorso il contenuto essenziale degli atti costitutivi di pegno, come invece sarebbe stato necessario, in ottemperanza ai criteri testè enunciati. L’assoluta insufficienza di siffatto approccio emerge all’evidenza dai frequenti riferimenti alla fideiussione da lui prestata in favore della società, riferimenti che lasciano intravedere una linea difensiva basata sulla possibile riferibilità della garanzia reale alle sole obbligazioni assunte dal V. in qualità di fideiussore, ma non assumono mai la consistenza e il livello di dettaglio richiesti dalla novità della questione – non oggetto di uno specifico esame nella sentenza impugnata – e in ogni caso necessari all’apprezzamento di eventuali torsioni interpretative riscontrabili nell’impianto motivazionale del giudice di merito.
5 Con specifico riferimento alle censure svolte nel secondo mezzo, va poi rilevato che esse hanno ad oggetto le sole argomentazioni formulate dalla Curia territoriale in ordine alla infondatezza dell’assunto secondo cui la richiesta di pagamento dello scoperto del conto n. ***** doveva essere accompagnata dalla riconsegna dei documenti di immatricolazione, ma ignorano del tutto il giudizio di irrilevanza della questione, che costituisce la ragione portante del rigetto delle domande avanzate sul punto dall’attore.
Vale allora la regola per cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, perchè tali censure, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (confr. Cass. civ. 11 febbraio 2011, n. 3336).
6 Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione dell’art. 2797 cod. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto che la Banca, inviando la lettera in data 15 novembre 1991, avesse ottemperato al disposto di tale norma. Segnatamente il ricorrente, pur non confutando che la comunicazione potesse anche non avvenire a mezzo di ufficiale giudiziario, si duole del giudizio di sufficienza del contenuto dell’intimazione, in quanto limitata alla sola richiesta di versamento dell’importo dovuto, In dipendenza delle operazioni in essere.
7 Anche tali critiche non hanno pregio.
Esse sono, ancora una volta, gravemente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza. E invero, venendo qui a contestare la ritenuta assimilabilità della missiva alla intimazione prescritta dall’ultima parte dell’art. 2797 cod. civ., comma 1, l’impugnante avrebbe dovuto sia riprodurne il testo integrale, sia indicare in quale parte del fascicolo il documento fosse rinvenibile. A ciò aggiungasi che la Corte d’appello ha motivato il suo convincimento anche sulla eccentricità della doglianza, rispetto alla materia del contendere, non essendo affatto in discussione la legittimità della vendita, ma il diritto della Banca di trattenere l’intero importo dalla stessa ricavato, e cioè un profilo dei rapporti tra l’Istituto e il garante non presidiato dalla norma in discorso. E rispetto a tali rilievi, che costituiscono il nucleo argomentativo centrale della scelta decisoria adottata, nulla ha opposto il ricorrente.
Deriva da tanto che il ricorso deve essere rigettato.
Il soccombente rifonderà alla controparte le spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 2.500,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011