Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28002 del 21/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Edoardo D’Onofrio n. 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’avv. Ceccarani Bruno dell’Avvocatura comunale, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 123/21/05, depositata il 13 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Cassano Umberto per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. S.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto contro gli avvisi di mora notificatile a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa agli anni 1996/1999.

Il giudice a quo ha rilevato, da un lato, la tardività del ricorso (notificato il sessantunesimo giorno successivo a quello di notifica degli atti impugnati) e, dall’altro, l’omessa impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate.

2. Il Comune di Roma resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la preliminare ed assorbente ragione che non investe, se non in modo assolutamente generico e privo di autosufficienza, e comunque non contestando la circostanza dell’avvenuta notifica degli atti prodromici, la seconda delle autonome rationes decidendi sopra riportate, relativa appunto alla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento che avevano preceduto la notifica degli avvisi di mora.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 300,00, oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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