Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28043 del 21/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.V., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Rizzo Carla e Nerio Zuccaccia, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, via Anapo, n. 8;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PERUGIA, in persona del sindaco pro tempore, e SORIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Perugia in data 17 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Perugia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 ottobre 2005, pronunciando sull’opposizione proposta da A.V. avverso la cartella esattoriale n. ***** con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di l. 922.650 per infrazioni al codice della strada, ha confermato il provvedimento impugnato, riducendo tuttavia l’importo della cartella ad Euro 117,12;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 novembre 2006, sulla base di tre motivi;

che gli intimati non hanno resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto depositato in cancelleria il 19 ottobre 2011 l’ A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

che pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara, l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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