LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9561-2007 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1962/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/12/2006, R.G.N. 781/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega RASPANTI RITA;
udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 – 15.12.2006 la Corte d’Appello di Torino, accogliendo il gravame proposto da T.A. nei confronti dell’Inail, condannò l’Istituto alla corresponsione dell’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 pari ad un grado di inabilità del 6%. A sostegno del decisum, la Corte territoriale ritenne di dover riconoscere il gradiente minimo di indennizzabilità (appunto 6%):
– sulla scorta delle precisazioni del CTU, in base alle quali “secondo la metodologia normalmente seguita una percentuale del 5,68% quale indicata viene arrotondata al 6%”;
– tenuto conto altresì del positivo riscontro fornito dall’esame ERA del 20.4.2006.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l’Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
L’intimato T.A. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 nonchè vizio di motivazione, assumendo che la norma suddetta non consente l’arrotondamento del gradiente di menomazione accertato al fine di raggiungere il minimo indennizzabile; nè la Corte territoriale aveva argomentato in ordine alle ragioni che l’avevano indotta a ritenere legittimo l’arrotondamento di che trattasi.
2. Osserva la Corte che il decisum, come esposto nello storico di lite, si fonda su due distinte ragioni, ciascuna della quali di per sè idonea a sostenerlo (arrotondamento del gradiente sulla scorta di quanto segnalato dall’ausiliario; riscontro positivo fornito dall’indicato esame ERA).
Il ricorrente ha censurato, nei termini descritti, la prima delle suddette ragioni, ma nient’affatto al seconda.
Trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2499/1973;
7948/1999; 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005; 13956/2005; 9247/2006;
2272/2007; 24540/2009; 3386/2011).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore antistatario avv. Domenico Concetti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore del difensore antistatario avv. Domenico Concetti e che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011