Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.28081 del 21/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della SCCI spa, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sgroi Antonino, Fabrizio Correra e Luigi Caliulo per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FP di PAZIENZA MARCO & FLLI SAS. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

nonchè nei confronti di:

GEMMA S.p.A., concessionario per la riscossione della contribuzione per la provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 387 del 24.11.2006/9.02.2007 nella causa iscritta al n. 297 R.G.

dell’anno 2004.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis nella pubblica udienza del 1.12.2011;

udito l’Avv. Antonino Sgroi per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

– che il Tribunale di Campobasso, investito con ricorso in opposizione FP SAS di Pazienza Marco avverso la cartella esattoriale, emessa dalla concessionaria GEMMA S.p.A. per omesso pagamento di contributi previdenziali, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di detta concessionaria e rigettava l’opposizione;

– che la Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 387/06 del 9.2.2007, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’originaria opponente, ha dichiarato che la società appellante era debitrice nei confronti dell’INPS – in relazione ai rapporti di lavoro di cui alla cartella esattoriale impugnata – della complessiva somma di Euro 16.501,30, oltre interessi nella misura legale calcolati dalla notifica della cartella al saldo, con la condanna dell’appellante al relativo pagamento;

– che l’INPS chiede la cassazione della sentenza di appello con un motivo;

– che non si sono costituite la SAS FP di Pazienza Marco F.lli e la concessionaria GEMMA S.p.A.;

– che il Collegio ha autorizzato motivazione semplificata.

RITENUTO IN DIRITTO

– che con l’unico motivo del ricorso l’INPS deduce violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217 sostenendo che l’impugnata sentenza ha errato nel condannare la società appellante al pagamento dei soli interessi legali, omettendo di applicare la richiamata disciplina legislativa, in forza della quale, una volta che sia accertata una omissione contributiva, sono dovute, a titolo di sanzione civile, somme da determinarsi con utilizzazione dei meccanismi specificamente previsti per tali casi e che decorrono dal momento dell’inadempimento fino al saldo;

– che sul punto posto all’esame di questa Corte viene formulato il seguente quesito:” Se, in ipotesi di accertata omissione contributiva, gli oneri accessori alla stessa connessi devono essere calcolati utilizzando le regole vigenti nel sistema previdenziale e, individuate, per il caso di specie, dalla L. n. 2 del 1996, art. 1, commi 217 e 222". – che a tale quesito va data risposta positiva, in conformità a consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di condividere, secondo cui le sanzioni civili, connesse all’omesso o ritardato versamento di contribuzione previdenziale, costituiscono conseguenza automatica dell’inadempimento e sono previste per rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno causato all’istituto assicuratore, sicchè non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione di tale pagamento, al fine di escludere tale obbligo (cfr. Cass. n. 8644 del 24 giugno 2000; Cass. n. 2758 dell’8 febbraio 2006; Cass. n. 14475 del 19 giugno 2009; Cass. n. 24803 del 7 dicembre 2010 ed altre conformi decisioni);

– che in conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, che procederà al riesame della causa tenendo conto dell’evidenziato principio di diritto in tema di sanzioni civili conseguenti ad omissioni contributive;

– che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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