Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.28296 del 22/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25399-2009 proposto da:

S.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 7, presso lo studio dell’avvocato ANGELO TUZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato GRIMALDI GIOVANNI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IELTEL SRL *****, in persona del suo Amministratore Unico pro tempore, P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MARIA FEDERICA OLIVERI, rappresentato e difeso dall’avvocato VASCELLARO VINCENZO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

G.G. *****, ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 807/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/09/2008; R.G.N. 402/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva il Tribunale di Palermo dichiarò il conducente G.G. responsabile per l’80% dell’incidente nel corso del quale il S.S. aveva subito danni alla persona. Con sentenza definitiva condannò il G., la I.EL.TEL (proprietaria del veicolo) e l’assicuratrice Assitalia al pagamento di una somma di danaro in favore della vittima.

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato improcedibile l’appello del S., rilevando che questo aveva proposto un primo atto di gravame il 30.1.2007 non seguito da iscrizione a ruolo.

Il ricorso per cassazione del S. è svolto in un solo motivo.

Risponde con controricorso la I.EL.TEL. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Occorre ribadire il principio in ragione del quale la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone 1’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purchè il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata (tra le varie, cfr. Cass. n. 22957/10).

Sicchè, in violazione della disposizione dell’art. 358 c.p.c., la sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile l’appello proposto tempestivamente dal S. il 27.2.2007, senza tener conto che il primo atto d’appello (quello del 30.1.2007) non era stato dichiarato nè inammissibile, nè improcedibile.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio s’adeguerà all’enunciato principio, provvedendo, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche perchè provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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