LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.M., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato REANDA CECILIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUSI STEFANO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.L.V.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCRIPELLITI NINO giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/02/2006; R.G.N. 702/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato ORNELLA MANFREDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dal G. contro la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto l’opposizione da lui proposta avverso la convalida dello sfratto per morosità intimatogli dalla locatrice G.L.V.. Il ricorso è svolto in sei motivi. Risponde con controricorso l’intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è il primo motivo nel quale si sostiene la nullità dell’intimazione per essere stata rivolta nei confronti di Go.Mi. e non nei confronti di G.M. (effettivo nome dell’intimato). La censura si risolve in una questione di fatto, avendo il giudice accertato e congruamente argomentato che una serie di elementi (che qui non occorre neppure ripetere) escludono ogni dubbio sul destinatario e sulla corretta instaurazione del procedimento.
Medesima considerazione deve essere rivolta ai motivi secondo e terzo, che insistono sulla nullità della notifica e degli atti successivi per incertezza assoluta sulla persona alla quale è stata rivolta.
Il motivi quarto, quinto e sesto (relativi all’ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione siccome successiva all’esecuzione stessa) restano assorbiti.
Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011