LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28461/2006 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato COVONE FRANCESCA (c/c STUDIO COVELLS), rappresentata e difesa dai l’avvocato PAGLIA Antonio;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SARZANA in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 883/2005 del GIUDICE DI PACE di SARZANA, depositata il 21/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato GAVONE Francesca, con delega depositata in udienza dell’Avvocato Antonio PAGLIA, difensore della ricorrente che ha chiesto di riportarsi, agli scritti depositati;
udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.A. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S. per avere superato il limite consentito di velocità di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari.
L’opponente deduceva che l’autovettura era intestata a soggetto diverso e precisamente ad un trust di diritto australiano del quale essa era trustee e pertanto non poteva essere ritenuta responsabile, quale persona fisica e in proprio, per il pagamento della sanzione, nè avrebbe avuto l’obbligo di segnalare il conducente.
Il Giudice di Pace con sentenza del 21/10/2005 rigettava l’opposizione rilevando che l’opponente, quale trustee, era stata correttamente indicata come destinataria del provvedimento impugnato ed era responsabile delle violazioni del C.d.S. derivanti dalla proprietà dell’autovettura.
P.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi corredati da quesiti di diritto; a tal proposito occorre subito osservare che la sentenza è stata pubblicata in data 21/10/2005 e pertanto prima del 2/3/2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; ne consegue che non è richiesta la formulazione del quesito.
Non si è costituito l’intimato Comune di Sarzana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione perchè il giudice di pace avrebbe ritenuto che la contravvenzione sia stata elevata “nei confronti del trust e non nei confronti di P.A. quale persona fisica”; il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di pace, al contrario, ha correttamente rilevato che la contravvenzione è stata elevata alla P. quale proprietaria e trustee e che, mancando al trust personalità giuridica, proprio il trustee, ossia P. A., era responsabile dell’infrazione in quanto proprietaria.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, testualmente “violazione e falsa applicazione della L. 16 ottobre 1989, n. 364, artt. 1, 2, 11, 12, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 Luglio 1985”; nel motivo si sostiene che la separazione patrimoniale derivante dal conferimento nel trust determinerebbe la creazione di due soggetti giuridici distinti (il trust e il trustee) e il trustee non sarebbe responsabile con il proprio patrimonio del debiti del trust.
La prima affermazione è del tutto priva di fondamento. Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l’unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell’esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel Regno Unito, ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust. Infine, le ulteriori argomentazioni relative all’autonomia patrimoniale sono del tutto irrilevanti, posto che la responsabilità della ricorrente deriva dall’intestazione formale del bene (in conformità alla L. n. 364 del 1989, art. 2, di ratifica della convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts, comma 2 lett. b laddove si stabilisce che “i beni del trust sono intestati a nome del trustee”) e dall’art. 196 C.d.S., che attribuisce all’intestatario la responsabilità solidale per le violazioni al CdS punibili con la sanzione amministrativa; non è invece rilevante in questa sede l’individuazione del patrimonio aggredibile in conseguenza della riconosciuta responsabilità.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011