LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SEC ONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9007/2006 proposto da:
CONDOMINIO ***** – *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENTILE FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI GEOM BRUNO CELORIA & C SRL IN LIQUIDAZIONE *****, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato ZINI Adolfo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELA’ GUIDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1943/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato RIVELLESE Nicola con delega depositata in udienza dell’Avvocato SPINELLI Giordano, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avvocato PELA’ Guido, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.9.99 il Condominio ***** conveniva in giudizio l’impresa geom. Bruno Caloria e C. srl per il risarcimento del danno per gravi difetti nella costruzione del condominio a seguito di lavori eseguiti da controparte.
La convenuta contestava le richieste attoree ed , espletata ctu, il Tribunale di Milano, con sentenza 15.4.2002, la condannava al pagamento di L. 87.750.000; decisione riformata dalla Corte di appello, con sentenza 1943/05, che rigettava la domanda con condanna alle spese, posto che i difetti consistevano nella decolorazione delle facciate, cedimenti su marciapiedi e camminamenti, formazioni calcaree, affioramenti di ferri e rigonfiamenti, non rientranti nella previsione dell’art. 1669 c.c..
Ricorre il condominio, in virtù di autorizzazione assembleare con due motivi, resiste controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamenta motivazione illogica ed insufficiente per totale omissione delle ragioni dell’appello incidentale del condominio in ordine alla gravità dei difetti accertati dal ctu.
Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 1669 c.c., per essere la sentenza restrittiva e non conforme alle massime consolidate di questa Suprema Corte.
Le censure, come proposte, non sono meritevoli di accoglimento.
In ordine alla prima, si riporta l’atto di appello incidentale che riguardava una liquidazione dei danni in maniera più elevata sulla scorta della consulenza tecnica di parte, ma, a prescindere dalla considerazione che le doglianze circa la totale omissione delle ragioni esposte andavano prospettate come omessa pronuncia e non come vizio di motivazione, la sentenza, sia pure sintetica, è immune da vizi logici basandosi su una corretta valutazione della ctu.
In particolare, la gravità dei vizi viene definita dal ricorrente d’importanza economica tutt’altro che trascurabile tenuto conto della realtà economico-sociale dei soci assegnatari e si fa riferimento, per la decolorazione delle facciate, alla cattiva qualità del materiale impiegato, che avrebbe anticipato di molti anni un degrado, prevedibile dopo un periodo molto più lungo, mentre per l’affioramento dei ferri, pur in assenza di un attuale pericolo di crollo, si adombra il rischio concreto di un pericolo in un prossimo futuro, concludendo nel senso che la ctu ha integralmente verificato i gravi difetti evidenziati dal consulente del condominio, salvo poi, in relazione ai marciapiedi e camminamenti, non condividere il criterio forfettario e minimizzante dei costi di ripristino utilizzato dal ctu e la quantificazione dei costi rimediali per calcestruzzo (cementi armati facciavi sta); tutte considerazioni che attengono al merito della controversia e, contrariamente alla tesi prospettata, confermano, da parte della sentenza, una logica valutazione della ctu.
Col secondo motivo si richiama il principio di diritto che gravi danni alla struttura sono le lesioni alle strutture, le imperfezioni, difformità, difetti idonei a diminuire sensibilmente il valore economico dell’edificio, a prescindere dal pericolo di crollo, principio pacifico, la cui applicabilità al caso concreto rimane indimostrata rispetto all’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza la quale ha rilevato che la decolorazione non era accompagnata da lesioni od infiltrazioni ma solo da fessurazioni orizzontali e distacco di rivestimento plastico, limitati quanto ad estensione e non tali da incidere vistosamente sull’aspetto estetico, escludendo un pericolo di rovina ed una menomazione apprezzabile del valore economico od estetico o del godimento degli immobili, mentre gli altri inconvenienti, ritenuti dal ctu di minore gravità, non influivano sul godimento, sulla staticità ed in modo sensibile sull’aspetto estetico.
In definitiva, il ricorso, in gran parte dedicato all’esame della ctu, va rigettato con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011