LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2751/2011 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) *****, ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
L.G. *****, elettivamente domiciliata in Roma, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati GALLO Giovanni, MATONTI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 774/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
FATTO E DIRITTO
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. La Corte di appello di Salerno ha condannato l’INPS alla corresponsione in favore di L.G. della somma di Euro 14.507,00 a titolo di assegno straordinario a sostegno del reddito, del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, ex art. 10, comma 9;
2. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 4.11.2010, ma non ha provveduto al deposito dell’atto presso la Cancelleria della Corte;
4. L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, che deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (cfr. ex plurimis Cass. n. 1635/2006);
5. Il rilievo dell’improcedibilità precede, inoltre, quello dell’inammissibilità (eccepita dal resistente per la tardività della proposizione del ricorso) e quindi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (vedi in questo senso Cass. n. 1630/2001)”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011