LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati MALLUZZO LUIGI MARIA, FRANCESCO SURACE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA *****, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOCCHINI ROBERTO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
OTIS SPEDIZIONI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1292/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO del 7/7/09, depositata il 21/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – M.P. ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia s.p.a. e la s.r.l. Otis Spedizioni, avverso la sentenza del 21 ottobre 2009, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dalla Telecom avverso la sentenza n. 1208 del 2008, con cui il Giudice di Pace di Badolato, provvedendo sulla domanda di esso ricorrente contro la Telecom e su quella di manleva di quest’ultima verso la Otis, ha accolto la domanda del medesimo, intesa ad ottenere dalla Telecom il risarcimento del danno sofferto a causa dell’inadempimento contrattuale all’obbligo di consegnare, nel quadro del relativo rapporto di utenza, l’elenco telefonico dell’anno 2006, condannando la Telecom al pagamento di Euro 80,00 (comprensive del rimborso dell’addebito di Euro 0,96 oltre i.v.a. per costo consegna elenco), ponendo a carico dell’Otis Spedizioni srl il pagamento, in favore della Telecom, della somma da quest’ultima pagata alla parte attrice, con le spese giudiziali.
1.1. L’appello della Telecom è stato accolto dal Tribunale e la domanda attorea è stata dichiarata improponibile con riferimento all’eccezione, svolta in appello dalla Telecom, di mancato esperimento del tentativo di conciliazione presso il CORECOM competente per territorio, previsto dall’Allegato A della Delib. n. 173/07/CONS, richiamata nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla Telecom.
1.2. Resiste con controricorso la Telecom, mentre non svolge attività difensiva la Otis.
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della stessa (4.7.2009).
Questa Corte si è già pronunciata su analogo ricorso con l’ordinanza del 27.1.2011 n. 2024.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 190 c.p.c..
Il motivo è inammissibile per palese violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza.
Infatti, il ricorso omette di indicare specificamente lo svolgimento processuale (gli atti processuali relativi) anteriore all’udienza in cui ha avuto luogo la decisione, di modo che l’affermazione dell’essere stata la causa “trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.”, senza l’assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparse ” ritenendo sufficiente a ciò la sola richiesta di parte appellante” non è supportata dai necessari riferimenti.
Al riguardo, si rinvia alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sull’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, da ultimo; Cass. n. 4201 del 2010 in riferimento agli atti processuali).
In questo modo, infatti, non è stato consentito alla Corte di legittimità di accertare se una delle parti, all’udienza di discussione, aveva chiesto di disporre lo scambio delle conclusionali, ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ.. Diversamente, il giudice, per espressa previsione dell’art. 352 c.p.c., u.c., avrebbe dovuto provvedere a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (v. anche Cass. 13.3.2009, n. 6205).
3. Il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione art. 8 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, approvato con Delib. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS. (Allegato A alla Delib. n. 173/07/CONS).
E’ censurata la sentenza impugnata per avere ritenuto indimostrato l’esperimento, anteriormente all’inizio della lite in primo grado, del tentativo di conciliazione previsto dal detto regolamento.
Si sostiene, sia che l’esperimento sarebbe stato dimostrato dalla produzione dell'”attestazione dell’invio di detta istanza per posta (11.12.2007)” e non, quindi, – come ritenuto – dalla sola fotocopia del fomulario “UG”, riempito con i dati personali dell’appellata, ” ma senza che sia stata altresì prodotta prova documentale della sua effettiva comunicazione alla controparte e della sua presentazione all’autorità preposta”.
In tal modo erroneamente il Tribunale avrebbe considerato indimostrato la condizione di procedibilità, per non essere stata data prova della comunicazione dell’istanza conciliativa alla controparte.
Sotto questo secondo profilo si sottolinea che il detto Regolamento prevede che l’attivazione del contraddittorio debba curarsi da parte del CORECOM. 3.1. Il primo rilievo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè, non solo non si è riprodotto il contenuto di tale attestazione, ma nemmeno si è detto in quale sede e come nel giudizio di merito sia stata prodotta e, soprattutto se e dove sia stata prodotta in questa sede di legittimità, al fine di consentirne alla Corte l’esame; viene, quindi, in rilievo la giurisprudenza di questa Corte già citata al precedente punto.
3.2. Al riguardo, si rileva che in chiusura dell’esposizione del ricorso e prima delle sue conclusioni, si dice che il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sarebbe fondato “sui seguenti atti e documenti: – doc. n. 1 fascicolo produzione al Giudice di Pace di Badolato; – doc. n. 2 fascicolo produzione al Tribunale di Catanzaro”; ma, in tali indicazioni, nessun riferimento specifico si rinviene al documento di cui trattasi.
Da ultimo, per completezza, deve rilevarsi che l’eventuale censura addebitata dal ricorrente al giudice di merito, sotto questo profilo, di avere “travisato i fatti”, “non tenendo in conto la trasmissione dell’istanza in narrativa”, “essendo stata prodotta agli atti la prova del fatto dell’avvenuto deposito dell’istanza presso la competente Autorità preposta ad esperire il tentativo di conciliazione”, concretizzerebbe un errore revocatorio, da far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non con il ricorso per cassazione come proposto.
3.3. Il secondo rilievo è manifestamente fondato, ma può comportare solo la correzione della motivazione della sentenza impugnata, senza però incidere sul suo dispositivo. Le modalità di proposizione dell’istanza di conciliazione prevista dal citato Regolamento sono fissate dall’art. 7, commi 3 e 4 di esso, dopo che i due commi precedenti ne hanno indicato il contenuto.
Il comma 3 così dispone: “L’istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata”. Il comma 4, a sua volta precisa: “L’istanza può anche essere inoltrata compilando il formulario UG, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (*****) e presso gli uffici dei Co.re.com”. L’attivazione del contraddittorio con l’operatore, cioè con la controparte, è, invece, rimessa dal successivo art. 8 al CORECOM, il quale, sotto la rubrica “Avviso di convocazione delle parti”, nel comma 1, dispone che “Il Co.re.com, verificata l’ammissibilità della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza e con le medesime modalità di cui all’art. 5, comma 6, l’avviso di convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione, da tenersi non prima di sette giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione”.
In considerazione delle previsioni indicate, il Tribunale ha errato nel pretendere dalla parte oggi ricorrente la prova della comunicazione di sua iniziativa della sua istanza di conciliazione alla Telecom, perchè essa non ne aveva l’onere.
L’errore, tuttavia, non è stato decisivo, perchè il Tribunale ha anche ritenuto che la condizione di procedibilità non fosse stata dimostrata per non essere stata data prova della presentazione dell’istanza. Punto questo su cui vale la ragione di inammissibilità sopra indicata.
4. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato manifestamente infondato, per il concorso di una ragione di manifesta infondatezza riguardo al primo motivo, e di inammissibilità e di correzione della motivazione quanto al secondo”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011