Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n.28556 del 23/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22876-2010 proposto da:

D.M., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 77/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che D.M. per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari del 6 luglio 2009 con il quale è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento di un’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole ritardo del giudizio ai sensi della L. n. 89 del 2001;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, il ricorso è improcedibile;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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