LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22876-2010 proposto da:
D.M., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 77/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il 06/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che D.M. per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari del 6 luglio 2009 con il quale è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento di un’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole ritardo del giudizio ai sensi della L. n. 89 del 2001;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, il ricorso è improcedibile;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011