Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.28650 del 23/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. FIGONE Alberto e Gianmaria Camici, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via Monte Zebio, n. 30;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA DEL GIOVO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. ROMANI Roberto e Enrico Caroli, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via Fabio Massimo, n. 60;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 334 dell’11 maggio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Savona, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 maggio 2006, ha rigettato l’opposizione proposta da M.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione in data 2 agosto 2005 (prot. n. 5868), con cui la Comunità montana del Giovo gli aveva intimato il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 201.452 per violazione dell’art. 55, commi 5 e 13, del regolamento della Regione Liguria 29 giugno 1999, n. 1, recante le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonchè della L.R. Liguria 22 gennaio 1999, n. 4, art. 52, commi 3, 6 e 11 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico);

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 giugno 2006, sulla base di cinque motivi;

che l’intimata Comunità montana ha resistito con controricorso;

che in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il ricorso è inammissibile, perchè la sentenza impugnata era appellabile e non immediatamente ricorribile per cassazione;

che difatti, le sentenze in tema di opposizione a sanzione amministrativa pubblicate a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono soggette ad appello, come si ricava dal testo dell’art. 26 del citato D.Lgs., che ha abrogato l’ultimo comma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, il quale consentiva l’immediata ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi all’esito del giudizio di opposizione;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Comunità montana controricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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