Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28670 del 23/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4911/2007 proposto da:

M.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 36, presso lo studio dell’avvocato MANNA MARGHERITA, rappresentato e difeso dall’avvocato TRANI Salvatore;

– ricorrente –

contro

COND. ***** – *****, in persona dell’Amministratore Rag. P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FUCINI 91, presso lo studio dell’avvocato FELICIANI GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO Maurizio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3213/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che non risulta depositata in atti la delibera del controricorrente Condominio di ***** con la quale l’amministratore di detto Condominio sia stato autorizzato a resistere al ricorso proposto dal M..

CONSIDERATO IN DIRITTO

alla luce del recente indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 6-8-2010 n. 18331) che l’amministratore di condominio evocato in giudizio può anche autonomamente costituirsi nel giudizio stesso, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere, e la produzione di tale delibera di ratifica deve essere richiesta d’ufficio dal giudice ex art. 182 c.p.c., concedendo un termine all’amministratore per provvedere al riguardo.

P.Q.M.

LA CORTE Concede termine al controricorrente di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della delibera assembleare di autorizzazione dell’amministratore o di ratifica del suo operato a resistere nel presente giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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