Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28768 del 23/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26785-2010 proposto da:

M.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA PARISI, rappresentato e difeso dagli avvocati STENDARDO GIOVANNI, PRAGLIOLA ORIANA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – LICEO A. ORIANI DI RAVENNA, ***** in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di RAVENNA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 25/02/10, depositata il 25/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. M.M., dipendente del Ministero dell’istruzione, adiva il giudice del lavoro al fine di far valere il suo diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il Tribunale adito rigettava la domanda con sentenza che veniva confermata dalla Corte d’appello.

2. La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 ma la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.

3. Il ricorso per cassazione (a cui resiste il Ministero dell’istruzione), deducendo con un unico motivo violazione di legge e della disciplina contrattuale, ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede di merito.

4. E’ stato depositato atto di rinuncia al giudizio a firma del ricorrente, nonchè atto di adesione dell’Avvocatura generale, con richiesta di compensazione delle spese.

Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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