LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente di sez. –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BERTOLONI 44/46, presso lo STUDIO LEGALE 878 SANTIAPICHI –
ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTIAPICHI SEVERINO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 468/2010 della CORTE CONTI – 1^ SEZIONE CENTRALE DI APPELLO – ROMA, depositata il 21/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo S., quale amministratore unico della Comunione delle ASL del Lazio, detta “Case GEPRA”, gestore del patrimonio pubblico delle ASL laziali, è stato condannato dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio al risarcimento dei danni in favore di questa stessa Regione perchè, nel periodo intercorrente tra l’11 settembre 2003 (data di approvazione della L.R. n. 29) ed il 30 dicembre dello stesso anno (data in cui è avvenuto l’apporto del patrimonio immobiliare al “Fondo Lazio”), aveva concesso in locazione vari appartamenti liberi che dovevano essere venduti, anche ai locatori, a prezzo di mercato e non con lo sconto del 30% e lo scomputo del costo per la ristrutturazione, praticabili ai locatari che erano tali prima dell’11 settembre 2003.
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Sezione Prima Centrale di appello della Corte dei conti ha respinto l’appello dello S. ed, in particolare, la sua eccezione di carenza di giurisdizione del giudice contabile.
Il ricorso per cassazione dello S. è svolto in un solo motivo.
Risponde con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei conti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dello S. sostiene che la Comunione delle ASL del Lazio non riveste la qualità di ente e/o soggetto pubblico, bensì una soggettività di carattere privatistico, concretando rispetto ai partecipanti pro quota (le ASL del Lazio) un autonomo centro d’imputazione soggettiva riconducibile ad un’ipotesi civilistica di comunione. Aggiunge che non esiste riconoscimento legislativo della natura pubblicistica della menzionata Comunione e che i beni attribuibile hanno natura puramente reddituale, non strumentale al perseguimento di finalità sociali. Da queste considerazioni il ricorrente fa discendere l’insussistenza di un rapporto di servizio tra sè e le AA.SS.LL., con conseguente difetto di giurisdizione contabile. Il ricorso è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice è ormai consolidato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro o dei beni pubblici è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato, dovendosi piuttosto tener conto della natura del danno e degli scopi perseguiti (tra le varie, cfr. Cass. S.U. 22 novembre 2010, n. 23599;
24 novembre 2009, n. 24671; 23 settembre 2009, n. 20434).
Nella specie, la decisione impugnata ha accertato che la soc. GEPRA, benchè sia fornita di personalità giuridica autonoma, costituisce un ente strumentale delle AA.SS.LL., e le sue attività sono direttamente riconducibili a queste ultime quali soggetti partecipanti alla comunione. Essa, dunque, costituisce un ente strumentale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ai fini della transitoria gestione del loro patrimonio immobiliare, nelle more della dismissione.
Risulta pure accertato che il comportamento dello S. (amministratore unico della GEPRA nel periodo in contestazione) ha arrecato un grave danno economico all’amministrazione.
Risulta, dunque, correttamente individuata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011