Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28817 del 27/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente sez. –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7097-2011 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da:

TRIBUNALE DI ROMA con ordinanza depositata il 22/03/2011 (r.g. n. 75083/2010) nella causa tra:

C.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

ATER – COMUNE ROMA;

– resistenti non costituitisi in questa, fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/12/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.

FATTO E DIRITTO

Premesso che, con ordinanza depositata in cancelleria il 2 marzo 2011, il Tribunale di Roma ha sollevato d’ufficio, a norma della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, la questione del proprio difetto di giurisdizione a provvedere su una causa originariamente promossa dalla Sig.ra C.L. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, della quale detto giudice si era precedentemente spogliato ritenendo che essa rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario;

constatato che la stessa ordinanza dispone che ne sia data comunicazione alle parti costituite in giudizio;

rilevato che, tuttavia, nel fascicolo d’ufficio trasmesso a questa corte dalla cancelleria del Tribunale di Roma non si rinviene la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza, nè le parti si sono costituite nel procedimento per regolamento dinanzi a questa corte.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè sia richiesto alla cancelleria del Tribunale di Roma di trasmettere a questa corte copia degli avvisi della comunicazione data alle parti dell’ordinanza con cui è stato richiesto d’ufficio il presente regolamento, provvedendo previamente ad eseguire tale comunicazione se già non sia stato fatto.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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