Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.28850 del 27/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’avv. GRASSO Biagio ed elett.te dom.ta nello studio del medesimo in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 2, è

legalmente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli pronunciato nel proc. n. 4052/07 V.G. e depositato l’11 agosto 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, sulla domanda della sig.ra L. M. di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, ha dichiarato la nullità della procura ad litem in calce al ricorso introduttivo, attesa la non sicura riferibilità della stessa alla causa di cui trattasi, pur essendo materialmente congiunta al ricorso.

La sig.ra L. ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso, con cui si censura la statuizione di nullità della procura ad litem nonostante quest’ultima fosse materialmente congiunta all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, è fondato, dovendosi ribadire quanto già chiarito da questa Corte a sezioni unite (sent. 2646/1998), e cioè che ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, introdotto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1 (“La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”) la materiale congiunzione della procura rilasciata su foglio separato è sufficiente a far considerare la medesima come apposta in calce all’atto cui accede.

2. – Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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