Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.28975 del 27/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22442-2009 proposto da:

T.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5813/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2008 r.g.n. 2421/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l’inammissibilità e rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6.10/13.10.2008 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da T.G. A. per il riconoscimento in suo favore dell’assegno ordinario di invalidità.

Osservava la corte territoriale che gli accertamenti medico-legali espletati nella fase di appello escludevano che le malattie riscontrate determinassero una rilevante incidenza sulla funzionalità degli apparati interessati, con conseguente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso T.G. A. con due motivi.

Resiste con controricorso l’INPS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 434 c.p.c. ed, al riguardo, rileva che l’atto di appello proposto dalìINPS non solo non conteneva l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ma neppure indicava le specifiche censure mosse avverso la sentenza impugnata; omissioni che dovevano condurre all’inammissibilità del gravame.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta ancora violazione di legge (art. 116 c.p.c. in relazione alla L. n. 222 del 1984, art. 1) per avere la corte territoriale omesso di valutare criticamente le risultanze emergenti dalla relazione tecnica d’ufficio, che risultavano immotivate e non corrette dal punto di vista medico- legale. Il primo motivo è inammissibile, in quanto introduce censure che il ricorrente non ha documentato di aver proposto nelle precedenti fasi del giudizio e che non risultano, peraltro, nemmeno dal testo della sentenza impugnata, sicchè devono apprezzarsi come nuove.

Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo.

Ha accertato la corte di merito, richiamando le indagini medico legali svolte nella fase di appello, che le malattie accertate a carico dell’assicurato non evidenziavano una rilevante incidenza sulla funzionalità degli apparati interessati e che, peraltro, il consulente di parte nemmeno si era avvalso della facoltà di redigere apposita relazione.

A fronte di tale accertamento, era onere del ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dar conto delle specifiche censure mosse alla relazione peritale, riportandone analiticamente il contenuto, al fine di consentire a questa Suprema Corte di apprezzarne la pertinenza e la tempestività, e quindi, in definitiva, la decisività ai fini del presente processo, in coerenza con i caratteri che riveste il giudizio di legittimità.

Dovendosi, altresì, rammentare come anche nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, è inammissibile in sede di legittimità, in quanto concernente temi di contestazione non trattati davanti al giudice di merito, la censura di omesso esame di infermità rilevanti da parte del consulente nominato in grado di appello, ove tale carenza di indagine non sia stata prospettata al giudice di merito successivamente al deposito della relazione del consulente (v. ad es. Cass. n. 1623/1997; Cass. n. 12177/1995).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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