Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.28976 del 27/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32163-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAROLETTI CAMILLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2018/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/12/2006 r.g.n. 1084/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega CAMILLO PAROLETTI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO per delega GIOVANNA COGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3373 del 2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda proposta da C. M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 4-10-2002 al 31-12-2002, e condannava la società a corrispondere le retribuzioni per il periodo successivo al 10-12-2004.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza e la C. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 22-12-2006 respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La C. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui “ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto de quo sostenendo innanzitutto che le ragioni giustificative dello stesso sarebbero troppo generiche”.

In particolare la società deduce che “la specificità della clausola appositiva del termine – a fronte dei processi di riposizionamento delle risorse sul territorio in atto – deve essere apprezzata con riguardo alle dimensioni ed alla natura delle esigenze aziendali retrostanti le assunzioni a tempo determinato, con l’ovvia conseguenza che, laddove tali esigenze siano sostanzialmente le stesse su tutto il territorio nazionale ed in ogni ambito produttivo, la relativa formulazione non potrà che essere “genericamente” calibrata su tali processi nazionali”, i quali sarebbero stati sufficientemente specificati attraverso il richiamo, nel contratto di assunzione, degli “accordi collettivi che disciplinano il processo di mobilità”, di guisa che, comunque, i giudici del merito, “avrebbero dovuto comunque verificare la sussistenza di quanto previsto” dai detti accordi.

Il motivo non può essere accolto.

Osserva preliminarmente il Collegio, che, essendo stato il contratto de quo stipulato (come si legge nel ricorso) per “…sostenere il livello di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio, 30 luglio e 18 settembre 2002”, la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, avrebbe dovuto riportare ne ricorso il contenuto saliente di tali accordi, che sarebbe stato trascurato dall’impugnata sentenza.

Nella fattispecie, invece, la società ha richiamato semplicemente uno breve stralcio dell’accordo del 17-10-2001, del tutto insufficiente al riguardo, tanto meno con riferimento ad un contratto del 4-10-2002, intervenuto dopo i numerosi ulteriori accordi intercorsi e richiamati.

Peraltro la ricorrente, al riguardo, ha anche violato l’art. 369 c.p.c., n. 4 in quanto si è limitata a depositare i “fascicoli dei pregressi gradi di giudizio” (così genericamente richiamati i fascicoli di parte in calce al ricorso), senza indicare in alcun modo la sede specifica in cui gli accordi collettivi invocati siano rinvenibili (tanto meno nel testo integrale (v. Cass. S.U. 23-9-2010 n. 20075, Cass. S.U. 25-3-2010 n. 7161).

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., la ricorrente in sostanza lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato permarrebbe (in generale) anche nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, così, in sostanza, applicando analogicamente gli artt. 4 e 5, stesso D.Lgs. al diverso caso di nullità del termine per violazione dell’art. 1, comma 2, medesimo D.Lgs., per il quale il legislatore non ha invece previsto la detta conversione.

Il motivo è infondato.

Come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 21-5-2008 n. 12985 e successive), il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cosi. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (principio applicato in fattispecie di primo ed unico contratto a termine)”.

In tal senso, quindi, va respinto anche il secondo motivo e, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento de danno, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 (su cui vedi la recente Corte Cost. n. 303 del 2011).

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto ed infine, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della C..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla C. le spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 di onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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