LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1171/2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI Roberto, rappresentata e difesa dall’Avvocato PETRACCA NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIRAUDO Giulio, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1507/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2006 R.G.N. 1964/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PETRACCA NICOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze depositata il 30/12/2006 che ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa n. 613/2003, con la quale è stata dichiarata la nullità de termine apposto al contratto di lavoro stipulato con P.S. per il periodo 2-10-2000/31-1-2001, per “esigenze eccezionali..” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ, con conscguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con le pronunce consequenziali.
La P. ha resistito con controricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 1-12-2008.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto diletto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n, 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011