LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3937/2009 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato CERASA Ettore Maria, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controracorrente –
e contro
REGIONE TOSCANA;
– intimati –
nonchè da:
REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, rappresentata e difesa dall’avvocato BALDI ENRICO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato CERASA ETTORE MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 879/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/07/2008, r.g.n. 283/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l’Avvocato, FEDELI VERDIANA;
udito l’Avvocato CERASA ETTORE e GIOVANNI PASQUALE MOSCA per delega ENRICO BALDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenze, in relazione alla domanda di T.P. intesa ad ottenere il pagamento dell’assegno per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, come modificata dalla L. n. 238 del 1997, parzialmente riformando la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda condannando al pagamento in solido il Ministero della Salute e la Regione Toscana, escludeva la legittimazione: di quest’ultima e riteneva obbligata, in via esclusiva, l’amministrazione statale.
2. Di tale decisione il Ministero della Salute domanda la cassazione, con un unico motivo, sostenendo che la legittimazione passiva per le istanze ex L. n. 210 del 1992, presentate dopo il 21 febbraio 2001 spetta alle sole Regioni, cui da tale data è stato attribuito l’esercizio di tutte le funzioni riguardanti il pagamento dei benefici previsti nella legge indicata. Resiste con controricorso la Regione, che propone altresì ricorso incidentale, con due motivi, deducendo che, comunque, la domanda attorca doveva essere dichiarata inammissibile, per intervenuta decadenza, o respinta, per carenza di prova in ordine al nesso causale. Il T. ha resistito ad entrambi i ricorsi. Vi è memoria della Regione ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va respinto quello principale e dichiarato inammissibile l’incidentale in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.
2. La titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, spetta al Ministero della Salute, indipendentemente dal momento di presentazione dell’istanza amministrativa per il riconoscimento del beneficio, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 1 12 del 1998, art. 123, nel conservare allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della Salute, così da assicurare al medesimo una visione generale delle pertinenti problematiche e da trasferire alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. succeditisi nel tempo – i soli oneri economici ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite dall’art. 111 dello stesso D.Lgs. (cfr. Cass., sez. un., n. 12588 del 2011; Cass. n. 21701 del 2009).
3. La statuizione della Corte d’appello, che ne ha escluso la legittimazione passiva nella controversia, fa venir meno ogni interesse della Regione all’impugnazione in questa sede.
4. Il formarsi recente della giurisprudenza sopra richiamata induce alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa fra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011