Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29053 del 27/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA ***** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso la CONFSAL-COMUNICAZIONI, rappresentato e difeso dall’avv. COGO GIOVANNA, giusta procura che viene allegata in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 151/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 19.3.09, depositata il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FRESA Mario.

IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza in data 19.3/7.7.2009 la Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e B.C. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato il 15.10.2001 ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 (per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con tre motivi. Resiste con controricorso l’intimato, il quale ha anche proposto ricorso incidentale in ordine al regolamento delle spese.

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il 18.1.2011.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale il B. è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13- 7-2009 n. 16341). Spese compensate, stante l’intervenuta conciliazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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