LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29885/2008 proposto da:
B.M.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO N. 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO Umberto, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 334/1/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, del 16/10/2007, depositata il 25/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
udito l’Avvocato Cassano Umberto difensore del ricorrente che insiste per il rinvio per rinnovo della notifica;
udito il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che si riporta alla relazione.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso proposto da B.M.A. per la cassazione della sentenza n. 334/1/07 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;
visto il dispositivo di questa Corte in data 13-4-2010, con il quale, rilevata la nullità della notificazione del ricorso alla Agenzia della Entrate, disponeva la rinnovazione della notifica stessa con termine di gg. 60 dalla data di notificazione della ordinanza;
rilevato che la notificazione non è stata rinnovata, in quanto la relata di notifica in data 12 giugno 2010 ha dato esito negativo, e non è stata successivamente nè effettuata, nè tentata;
che pertanto il ricorso deve essere ritenuto inammissibile;
che non deve provvedersi sulle spese, in carenza di soggetto intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011