Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29200 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4872/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. PACE Fabio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2/2007 della Commissione Tributaria Regionale di BARI del 20.11.07, depositata il 23/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Alessandro De Stefano che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Fabio Pace che ha chiesto il rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

A. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali operate, con le aliquote previste dalla c.d. tassazione separata (33,5%), nei confronti di ex dirigente dell’Enel ( C. F.) sulle somme erogate da l’Fondonel (ex PIA) per la cessazione del rapporto, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello parzialmente favorevole al contribuente (CTR-Puglia n. 172/2/07), che, accolto il gravame erariale per quanto di ragione, ha “… dichiara(to) soggetto all’aliquota del 12,50% il solo rendimento conseguito sul capitale, fermo il resto”. I giudici territoriali affermano: “va scisso l’importo del capitale da quello del rendimento e sui due valori rideterminati vanno applicate le rispettive aliquote prescritte dalla normativa vigente in materia di TFR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2 (T.U.I.R.), per la parte di capitale e di assicurazioni vita di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6, per la parte relativa al rendimento della polita applicandole sugli importi comunicati dall’ENEL con certificazione rilasciata in data 14/12/2006”.

B. L’odierna ricorrente, denunciando con quattro mezzi violazioni di legge (1. – t.u.i.r., artt. 16, 17, art. 41, comma 1, lett. g, art. 42, comma 4; D.L. n. 669 del 1996, art., comma 5; D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13 comma 9; L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3; 2. – art. 2697; art. 115 cod. proc. civ.; T.U.I.R., artt. 16 e 17, art. 42, comma 4; 4. – T.U.I.R., art. 16, 17, art. 41, comma 1, lett. g, art. 42, comma 4; D.L. n. 669 del 1996, art., comma 5; D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9; L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3) e correlati vizi motivazionali (sub 3), sviluppa plurime questioni, alle quali resiste il contribuente. Le parti concludono con memorie.

C Trattasi di questioni – dirette a contestare la riconosciuta tassazione agevolata del 12,50% – tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, che ha enunciato il risolutivo e assorbente principio di seguito riportato:

“In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributano: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 del T.U.I.R.”.

D. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di “rendimento”, le Sezioni Unite precisano in motivazione (par. 6.1) che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato”.

E. Quest’ultimo rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell’ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 16 aprile 1986 e del 23 gennaio 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto.

F. Ciò rileva, poichè la pronunzia della commissione regionale in esame, nel suo insufficiente approccio al thema decidendum e al thema probandum, pur distinguendo tra capitale e rendimento per applicare solo a quest’ultimo l’aliquota del 12,5% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, ha omesso di precisare se la quota del rendimento concretamente considerata in sentenza sia specificamente quella relativa al “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, così incorrendo in complessiva vizio di argomentazione, atteso l’incerto impianto decisorio sul piano fattuale ancor prima che su quello logico- giuridico e delle conseguenze tecnico-finanziarie.

G. Tutto ciò premesso, dichiarato assorbito ogni altro rilievo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere accolto per quanto di ragione, con stretto riferimento ai principi regolativi enunciati dalle Sezioni Unite (non essendovi ragioni per discostarsene) e agli oneri motivazionali sopra evidenziati.

H. Ciò comporta la cassazione della carente sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame della fattispecie concreta in forza dei suddetti principi (par. C-D-F), alla commissione regionale competente, che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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