Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29273 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12698-2010 proposto da:

T.A. *****, M.D.

*****, nella qualità di genitori e legali rappresentanti della figlia minore T.M., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 7 6, presso lo studio dell’avvocato MANCINI TOMMASO, rappresentati e difesi dagli avvocati MAURINI VINCENZO, SCIPIONI ANTONELLA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE *****, in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

REGIONE ABRUZZO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 675/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVF.RIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello de L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali riguardo alla domanda, proposta da T.M., di essere indennizzata per danni da vaccinazione, ai sensi della L. n. 210 del 1992, conseguentemente rigettando la domanda.

bi sostiene che la funzione di erogare l’indennizzo in questione e stata trasferita alle regioni per effetto del D.P.C.M. 20 maggio 2000 con decorrenza dall’1.1.2001 e che quindi tale trasferimento rileva nella specie, visto che la domanda di indennizzo è stata presentata successivamente, il 25.7.2002 2. L’interessata propone ricorso per cassazione con due motivi, a cui il Ministero della salute resiste con controricorso. La Regione Abruzzo non si è costituita.

Il Ministero ha depositato memoria.

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 21 del 1992, artt. 1 e 3, art. 5, comma 3, art. 8, comma 1, e successiva modificazioni; del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), art. 114 e art. 123, comma 1, del D.P.C.M. 26 maggio 2000, art. 3, comma 1; dell’art. 81 c.p.c..

Si sostiene che in effetti la titolarità passiva del rapporto per le controversie relative alle indennità in questione spetta tuttora al Ministero della salute.

4. Il motivo è qualificabile come manifestamente fondato in relazione al principio al riguardo di recente enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, a componimento di un contrasto di giurisprudenza, secondo cui “In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazione obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziali” (sentenza 9 giugno 2011 n. 12538).

Si ritiene di dare continuità al principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni unite, in cui si rinviene un compiuto esame delle vicende relative all’assunzione da parte delle regioni di funzioni relative all’assistenza e al relativo trasferimento di compiti e funzioni, con particolare riguardo al rango delle relative fonti normative e al loro contenuto, nel quadro delle previsioni costituzionali.

5. Rimane assorbito il secondo motivo, con cui è fatta valere in via subordinata la nullità del procedimento per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado anche nei confronti della Regione Abruzzo.

6. Consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte d’appello in diversa composizione), che si atterrà al riportato principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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