LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20843-2010 proposto da:
P.M.V. *****, D.A.
*****, D’.AN. *****, D.P.P. ***** quali eredi di D.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE SPANO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ***** in persona del Dirigente Generale Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati PUGLISI LUCIA, FRASCONA’ LORELLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELLO MARITATO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
SOBARIT SPA – Società tra Banche per la Riscossione dei Tributi;
– intimata –
avverso la sentenza n. 741/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE dell’8.3.2010, depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/l1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito per il controricorrente (Inps) l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega avv. Antonino Sgroi) che si. riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
1. La Corte d’appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, rigettava le opposizioni proposte, con separati ricorsi poi riuniti, da D.S. – al quale erano successivamente subentrati gli eredi P.M.V. e A., P. P. e D’.An. – contro un decreto ingiuntivo conseguito dall’Inps per la riscossione di contributi relativi alla posizione della dipendente G.S. e relativi accessori per il periodo dall’1.1.1993 al 31.7.1997 e contro una cartella esattoriale emessa per crediti vantati dall’Inail a titolo di contributi analogamente inerenti al rapporto di lavoro con la G..
Il giudice di appello valorizzava, come già il giudice di primo grado, la deposizione della suindicata G., rilevandone la coerenza con le sue dichiarazioni agli ispettori dell’Inps e spiegando come la stessa non fosse inficiata dalle dichiarazioni di altri due testimoni.
2. Gli eredi del D. ricorrono per cassazione con due motivi. Gli enti previdenziali resistono con distinti controricorsi.
I ricorrenti hanno depositato memoria nell’ambito del procedimento camerale.
3. Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione a dell’art. 246 c.p.c., lamenta che si sia fondata la decisione sulla deposizione di teste incapace di testimoniare per avere nella causa un interesse che avrebbe giustificato la sua partecipazione al giudizio.
Il motivo appare qualificabile come manifestamente infondato, in quanto la parte ha dedotto di avere fatto valere in appello la nullità della deposizione, ma non ha dedotto anche di avere tempestivamente eccepito in primo grado tale nullità, mentre l’art. 157 c.p.c., comma 2 precisa che la parte interessata deve opporre la nullità nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso (circa l’applicabilità di tale regola al rilievo dell’incapacità a testimoniare, cfr. Cass. n. 8358/2007, 23054/2009 e 20652/2009).
Quanto ai rilievi della memoria circa gli aspetti sostanziali dell’assunzione di testimoni qualificabili come incapaci a norma di legge, deve osservarsi che in effetti rimane del tutto salva la valutabilità da parte del giudice di merito dell’attendibilità della deposizione anche se non è stata tempestivamente eccepita la nullità dell’atto.
4. Il secondo motivo è proposto con riferimento all’ipotesi di ritenuta inammissibilità del primo motivo a causa del mancato esplicito esame della eccezione di nullità della deposizione e, in relazione a tale ipotesi, si lamenta l’omessa pronuncia sul punto.
Tale inammissibilità del primo motivo, però, non appare rilevabile, in applicazione del principio secondo cui l’omesso esame di una questione di rito (in particolare di un’eccezione di nullità) non rileva di per sè ma solo nel caso di fondatezza della medesima (cfr.
Cass. n. 13649/2005, 11844/2006 3667/2006).
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare all’Inps e all’Inail le spese del giudizio, liquidate per l’Inps in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per onorari e per l’Inail in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011