LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9812-2006 proposto da:
B.M.R. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato CARDARELLI ITALO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SEMINO NICOLA, SEMINO ADOLFO;
– ricorrente –
contro
B.R.G., B.G., V. G., O.G.V.N., B.R., O.
E., G.R., O.R.M., L.P., B.J., O.S., O.L., B.D.
M.F., B.M., V.M., N. F., N.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 93/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 31/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato SEMINO Adolfo, difensore della ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di O.R.M.; nel merito rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che il ricorso non risulta notificato ai soggetti sottoindicati.
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio nel termine di giorni 90 dalla comunicazione nei confronti di O.G., Bi.
A., eredi di O.R.M., O.I., B. R. se persona diversa da B.R.G. detta N. e da B.R. in D.M..
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011