Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29419 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8782-2011 proposto da:

Z.V.V. ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

BANCA POPOLARE LODI SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4 presso lo studio dell’avvocato D’ERRICO CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERCANTI GIUSEPPE giusta procura speciale per atto Notaio Piercarlo Mattea dell’1/03/2011, rep. n. 188719 allegata in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 15083408/2010 del TRIBUNALE di MILANO del 3/01/2011, depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato D’Errico Carlo difensore della controricorrente che ha chiesto l’improcedibilità insistendo per la condanna alle spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’improcedibilità.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che Z.V. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Milano del 3 gennaio 2011;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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