LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8782-2011 proposto da:
Z.V.V. ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
BANCA POPOLARE LODI SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4 presso lo studio dell’avvocato D’ERRICO CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERCANTI GIUSEPPE giusta procura speciale per atto Notaio Piercarlo Mattea dell’1/03/2011, rep. n. 188719 allegata in atti;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 15083408/2010 del TRIBUNALE di MILANO del 3/01/2011, depositata il 07/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato D’Errico Carlo difensore della controricorrente che ha chiesto l’improcedibilità insistendo per la condanna alle spese;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’improcedibilità.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che Z.V. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Milano del 3 gennaio 2011;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
la corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011