LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’Avvocato SANTUCCI ROBERTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati CURATO FRANCESCO M. e TODARO VINCENZO, giusta mandato e procura speciale a margine del titolo esecutivo (Sent. 155/09 con F. Es.);
– ricorrente –
contro
DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. *****, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATILIO 14, presso lo studio dell’Avvocato MATTICOLI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato POLLINA PAOLO, giusta mandato a margine del controricorso;
P.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’Avvocato MENDICINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MARCHIORI DANIELE, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
ERGO ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 155/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 05/11/2008, depositata il 20/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, Letti gli atti depositati osserva:
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 5 marzo 2010 A.S. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata alla parte personalmente il 13 maggio 2009, depositata in data 20 gennaio 2009 dal Tribunale di Venezia, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Mestre che aveva dichiarato la colpa concorsuale dei due conducenti (l’ A. e P.R.) nella causazione del sinistro in cui essi erano rimasti coinvolti.
Il P. e la Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A. hanno resistito con controricorso, mentre la Ergo Assicurazioni S.p.A. non ha espletato attività difensiva.
2 – Il ricorso è inammissibile per mancanza di una valida ed efficace procura speciale rilasciata dal ricorrente ai propri difensori.
3. – Nello stesso ricorso si afferma testualmente che i difensori officiati agiscono “per mandato e procura speciale a margine del titolo esecutivo (Sent. 155/09 con F. ES.) non notificata nel domicilio eletto presso il procuratore…” Ma è orientamento giurisprudenziale costante (confronta, ex multis, Cass. n. 15972 del 2007; Cass. Sez. 3^, n. 14749 del 2007; Cass. n. 823 del 2006; Cass. Sez. Un. n. 14212 del 2005; Cass. n. 4935 del 2005) che nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 cod. proc. civ.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art. 83, comma 3 cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso. Non evita, dunque, la sanzione di inammissibilità il conferimento della procura era risultata conferita a margine della sentenza di appello allegata al precetto successivamente intimato e notificato.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Il ricorrente ha presentato memoria e istanza di rimessione alle Sezioni Unite; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che le argomentazioni addotte con la memoria e l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite non possono essere accolte in quanto, in tema di procura per ricorrere, è ormai consolidato l’orientamento esposto nella relazione; infatti, delle sentenze citate a conforto della tesi del ricorrente, la n. 2791 del 1997 e la n. 13871 del 2001 sono ormai superate dall’orientamento successivo, la n. 4983 del 2010 non è in tema, la n. 7397 del 1997 non riguarda il giudizio di cassazione; per contro, nel senso indicato nella relazione si pone anche la recente n. 7241 del 2010;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, in favore del P., in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, in favore della Duomo, in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011