LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.V. *****, V.L.
***** ricorrenti che non hanno presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrenti non costituiti –
contro
ALLIANZ S.P.A. (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’) *****, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’Avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
S.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5433/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l’Avvocato PANARITI BENITO (per delega dell’Avvocato SPADAFORA GIORGIO), difensore della controricorrente, che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha aderito alla relazione.
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati Osserva:
1. V.V. e V.L. hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 5433 depositata il 12.5.2008.
Resiste con controricorso la s.p.a. Allianz.
2. -Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c., dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011