LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.N. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO ATTILIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ ASSICURAZIONI GENERALI SPA *****, in veste di impresa designata per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGASI, rappresentata e difesa dall’avvocato MACIARIELLO VINICIO giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3331/2008 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE del 30/09/08, depositata il 14/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, letta la seguente relazione regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, Letti gli atti depositati,osserva:
1. B.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di S. Maria Capua vetere, che aveva rigettato l’appello proposto dallo stesso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace di S. Maria Capua Vetere, che rigettava la domanda contro le Generali Assicurazioni, designata dal FGVS, dallo stesso proposta per il risarcimento del danno da incidente stradale causato da veicolo non identificato.
Resiste con controricorso l’intimata.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed ha proposto il seguente quesito di diritto: “Poteva il tribunale rigettare la domanda, scardinando, il convincimento del giudice da ogni opportuno elemento a suffragio della prova, già data?”.
3. Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”. (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).
Nella specie il quesito di diritto non risponde ai suddetti requisiti, risultando palesemente inadeguato.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell’impugnata sentenza, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha contraddittoriamente valutato la deposizione del teste, pur ritenuto attendibile, ed erratamente ritenuto che il giudice nel cadere non si era peritato di rilevare il numero di targa del veicolo.
5. Il motivo è inammissibile.
Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone in esso coinvolte si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).
Nella fattispecie la censura si risolve in una rilettura delle risultanze processuali, difforme da quella effettuata dal giudice di merito ed inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
Che il ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalla parte resistente; visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla parte resistente, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011