LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CIRCUMVESUVIANA S.R.L. *****, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’Avvocato SOPRANO ENRICO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1983/2009 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO del 27/05/2009, depositata il 06/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto,letti gli atti depositati, osserva:
1. La S.R.L. Circumvesuviana ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n. 1983/2009. La sentenza è stata depositata il 6.6.2009 Non ha svolto attività difensiva l’intimato M.G..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339 c.p.c., comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che : Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione.
4. – Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c..
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011