Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29460 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38/A, presso lo studio dell’avvocato SGROI LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SISTA CLAUDIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2008 del TRIBUNALE di L’AQUILA del 15.5.08, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pierluigi Daniele (per delega avv. Claudia Sista) che si riporta agli scritti, depositando atto di rinuncia;

udito per la controricorrente (Avv.ra Gen. Stato) l’Avvocato Giancarlo Caselli che prende atto, accettando la rinuncia;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che con atto 22/23 novembre 2011 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con la compensazione delle spese e che la rinuncia è stata accettata dalla resistente, con dichiarazione in calce all’atto.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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