Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2948 del 07/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. *****, A.G.

*****, S.S. *****, P.

P. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 63, presso lo studio dell’avvocato CROCE MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati DE MONTE MANUEL, PROSPERI OSVALDO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI CHIETI in persona del Presidente p.t. Dott. C.R. e per i singoli consiglieri in proprio, D.D.S. *****, C.A.M. *****, T.P.

*****, B.M. *****, C.R. *****, C.F.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso lo studio dell’avvocato VAGNOZZI DANIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato CERCEO GIULIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA, R.F.;

– intimati –

avverso la decisione n. 26/2009 del CONS. NAZ. DOTT. COMMERC. di ROMA, emessa il 16/4/2009, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MANUEL DEL MONTE;

udito l’Avvocato OSVALDO PROSPERI;

udito l’Avvocato GIULIO CERCEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rinvio a n.r. per integrazione del contraddittorio;

RITENUTO IN FATTO

Che B.G., P.P., G.A. e S.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ha dichiarato inammissibile il reclamo, da essi proposto unitamente a P.S.R., V.M. e S.V., avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, svoltesi il 27 marzo 2008;

che resistono con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e gli eletti C.R., T.P., C.A.M., M.B., C.F. e D.D.S., preliminarmente deducendo il difetto di integrità del contraddittorio;

considerato che il ricorso non risulta notificato a P.S. R., V.M. e S.V., che pure hanno proposto reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;

che, viceversa, non sussiste il difetto di contraddittorio lamentato dai controricorrenti, in quanto la circostanza che il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale fosse stato notificato anche a soggetti nei cui confronti non era stato proposto non rende costoro litisconsorti necessari processuali;

che va dunque concesso termine ai ricorrenti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.S.R., V.M. e S.V. nel termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472