Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29497 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19816-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. *****, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.E. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’Avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5706/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 07/07/2008, depositata il 11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da D.G. E. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine a contratto di lavoro stipulato tra le parti per il periodo dal 3.11.1998 al 3.1.1999 e con la causale delle “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi in attesa della progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” (contratto seguito da uno ulteriore dal 2.5.2002 al 30.6.2002).

A seguito di appello del lavoratore, la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullità del termine finale apposto al contratto a tempo determinato con decorrenza dal 3.11.1998 e riconoscendo quindi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in atto. Accoglieva la domanda di risarcimento del danno nei limiti delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (17.4.2003) a quella della sentenza, oltre rivalutazione ed interessi.

2. La società ha proposto ricorso con tre motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

3. La ricorrente ha prodotto successivamente un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 21.2.2011, con cui le parti, dato atto dell’intervenuta riammissione in servizio della lavoratrice in esecuzione della sentenza impugnata, hanno confermato la ricostituzione del rapporto di lavoro e hanno regolato i rapporti tra di loro, con formulazione di rinuncia da parte della lavoratrice a ulteriori pretese derivanti dalla medesima sentenza. La medesima parte ha depositato memoria.

Deve ritenersi che si sia quindi verificata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione.

Le spese del giudizio vengono compensate in adesione alla presumibile volontà delle parti in tal senso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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