Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.2953 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L.B. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato MORBILLO ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONO GIANPAOLO giusta procura a margine del controricorso;

– ricorrente –

e contro

M.S., M.A., IL MANIFESTO SCARL, MIR SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4544/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 3/10/2007, depositata il 05/11/2007;

R.G.N. 3736/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato LUIGI GRAVANTE (per delega Avvocato GIANPAOLO BUONO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e l’assorbimento del 2^ motivo.

IN FATTO E IN DIRITTO L’Avv. M.L.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 novembre 2007, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il suo appello incidentale perchè depositata il 26 maggio 2004 e, quindi, “non almeno venti giorni prima” dell’udienza di prima comparizione indicata nell’atto di appello per il 15 giugno 2004.

Il ricorrente denuncia, nel primo motivo, violazione degli artt. 343, 166, 167 e 155 c.p.c., per avere la Corte erroneamente omesso di computare il termine secondo quanto previsto dall’ultima disposizione indicata, vale a dire che essendo un termine da conteggiarsi “a giorni”, non avrebbe dovuto computarsi il giorno di decorrenza del termine (a ritroso, il 15 giugno) mentre avrebbe dovuto computarsi il dies ad quem, con conseguente ammissibilità del gravame contenuto nella memoria depositata il 26 maggio.

La censura è fondata.

Merita, infatti, di essere confermato il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, è da considerare come dies a quo il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell’art. 155 c.p.c., e come dies ad quem il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero (Cass. n. 6263/06; 4088/98;

2807/97; 26/95; 4034/92).

Con il computo in base all’art. 155 c.p.c., che esclude il dies a quo ed include quello ad quem, l’appello incidentale del M. si rivela tempestivamente proposto proprio il ventesimo giorno utile anteriormente all’udienza del 15 giugno 2004.

L’accoglimento del primo motivo assorbe ogni decisione in ordine al secondo, riguardante il regolamento delle spese in appello, dato il nuovo esame del gravame del M. ed in ordine alle spese di detta fase ed anche di questo giudizio che il giudice del rinvio dovrà condurre.

Pertanto, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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