LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.A. *****, n.q. di curatore speciale del figlio R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMEZIA 44, presso lo studio dell’avvocato FARALLO PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAVANTE LUIGI giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
NUOVA TIRRENIA ASSICURAZIONI SPA O NUOVA TIRRENA A, S.
A. *****, S.D. *****, P.M. *****, P.A.
*****;
– intimati –
Nonchè da:
P.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46-A, presso lo studio dell’avvocato PALA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARRANO PASQUALE giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
NUOVA TIRRENIA ASSICURAZIONI SPA O NUOVA TIRRENA A, S.
A. *****, S.D. *****, P.A. *****, R.A.
*****;
– intimati –
Nonchè da:
NUOVA TIRRENIA ASSICURAZIONI SPA O NUOVA TIRRENA A, in persona del Procuratore Speciale Avv. C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
S.A. *****, S.D.
*****, P.M. *****, P.
A. *****, R.A. *****;
– intimati –
Nonchè da:
S.D. *****, B.A.
*****, P.A. *****, considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dagli avvocati IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, DE FALCO VITTORIO giusta delega in atti;
– ricorrenti incidentali –
contro
NUOVA TIRRENIA ASSICURAZIONI SPA O NUOVA TIRRENA A, P.M.
*****, R.A. *****;
– intimati –
sul ricorso 844-2009 proposto da:
P.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46-A, presso lo studio dell’avvocato PALA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARRANO PASQUALE giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale Avv. C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente –
e contro
S.D., S.A.G., R.A., P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2269/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 5^
Sezione Civile, emessa il 16/05/2008, depositata il 10/06/2008;
R.G.N. 5762/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato LUIGI GRAVANTE; udito l’Avvocato PASQUALE CARRANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per ricorso principale accoglimento 2^ accoglimento del 2^ motivo, rigetto dell’altro; rigetto ricorso incidentale P. e rigetto ricorso incidentale “NUOVA TIRRENA, accoglimento ricorso incidentale S..
IN FATTO E IN DIRITTO La controversia ha ad oggetto le richieste di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, proposte, in separati giudizi poi riuniti, dai danneggiati del sinistro stradale occorso in ***** nei confronti di P.M., conducente del veicolo investitore, e della sua compagnia assicuratrice della R.C.A..
Il Tribunale adito – dopo che con ordinanza 20.5.1998 era stata assegnata ad R.A. a titolo di provvisionale la somma di Euro 51.645,69 – dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori e la compagnia e accoglieva le domande degli attori nei confronti del P. per la parte di danno non coperta dal massimale, con relativi accessori. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, depositata il 10.6.2008 (notificata il 4.11.2008 a P.M., il 27.10.2008 ai congiunti del B.; mentre non vi è agli atti la prova di quando sia stata notificata detta sentenza alla Nuova Tirrena), accoglieva parzialmente gli appelli incidentali dei danneggiati e condannava la compagnia a pagare, per mala gestio, la rivalutazione monetaria a far tempo dalla chiusura della prova e fino al saldo.
Propone ricorso per cassazione il R. con tre motivi. Con autonomo ricorso la sentenza è stata impugnata dal P., con ricorso notificato a partire dal 30.12.2008, illustrato con memoria.
Ad entrambi i ricorsi resistono la Nuova Tirrena, con separati controricorsi e ricorsi incidentali, basati su di un motivo, consegnati all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 7.2.2009, nonchè gli eredi del trasportato deceduto, S., i quali propongono anche ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 7.2.2009. Il P. resiste con controricorso e ripropone ricorso incidentale anche nei confronti del ricorso proposto dal R..
Al ricorso proposto dal R. (R.G. n. 606/09) va riunito quello proposto dal P. (R.G. n. 844/09), nonchè i rispettivi ricorsi incidentali, essendo tutti proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Il ricorso del R. e quelli della Nuova Tirrena sono inammissibili, in quanto i motivi mancano dei prescritti quesiti di diritto e, se formulati, per pretesi vizi motivazionali, dei previsti momenti di sintesi. Deve, infatti, ribadirsi che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate, come quella in esame, dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3), 4) e, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Pertanto, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto nei ricorsi per i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 1, 2, 3 e 4, dato che la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale, che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. 12421/10;
S.U. n. 23732/07). Inoltre, i motivi che denunciano un vizio motivazionale sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 bis, in quanto non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08; 8897/08; 4556/09).
E’ inammissibile anche il ricorso autonomamente proposto dal P..
Infatti, i motivi in esso articolati si rivelano anch’essi inammissibili, dato che, anzichè essere conclusi con idonei quesiti, terminano con la formulazione dei principi di diritto che il ricorrente vorrebbe vedere affermati. Deve ribadirsi che, nel caso di violazioni denunciate – come nella specie – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità; non può, pertanto, ritenersi sufficiente che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè anche una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass., Sez. 2^, 20 giugno 2008 n. 16941). Del resto, consistendo solo nell’indicazione del principio che si vorrebbe affermato, essi non contengono gli altri requisiti ritenuti indispensabili per la formulazione di idonei quesiti di diritto, rappresentati dalla sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice (Cass., Sez. 3^, Ord. n. 19769 del 17/07/2008).
E’ inammissibile anche il ricorso incidentale proposto dal P., notificato il 31 gennaio 2009, con il quale esplicitamente si ripropongono i motivi formulati con l’autonomo ricorso innanzi indicato (R.G. n. 844/09), dovendosi ribadire che il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall’art. 366 c.p.c.; ne consegue che in virtù del principio della consumazione del diritto d’impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta proposto, come nell’ipotesi il P., autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale (Cass., sez. 3^, n. 19150/05).
Il ricorso incidentale dei congiunti del B. – tardivamente proposto in relazione al termine “breve” decorrente dalla notifica ad essi della sentenza impugnata, in base alle date innanzi indicate – è divenuto inefficace a seguito dell’inammissibilità del ricorso principale del R.. Si deve, invero, ribadire che l’inammissibilità – per qualsiasi motivo – del ricorso principale per cassazione determina, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia di quello incidentale proposto tardivamente e cioè oltre il termine breve o lungo per impugnare; nè in senso preclusivo dell’anzidetta inefficacia rileva la circostanza che il ricorso incidentale sia stato proposto nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, costituendo anzi tale tempestività “interna” il presupposto stesso dell’operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” di impugnazione (Cass. n. 1528/10; 8105/06; 12845/05; 3419/04). Lo stesso non è avvenuto, invece, per i ricorsi incidentali della Nuova Tirrena, in quanto, come innanzi osservato, non vi è la prova dell’epoca di ricezione della notifica della sentenza impugnata.
Vanno, pertanto, dichiarati inammissibili il ricorso principale del R. e quelli proposti dal P. e dalla Nuova Tirrena, inefficace quello dei S.. Stante la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dal R. quelli di P.M. e quelli della Nuova Tirrena, inefficace quello dei congiunti del S.. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011