Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.29575 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di CINISELLO BALSAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 30, presso l’avv. Camici Giammaria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Giovanni A. Gueli, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RIALTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Farnese n. 7, presso gli avv.ti Berliri Claudio e Alessandro Cogliati Dezza, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 67/02/07, depositata il 23 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi gli avv.ti Giovanni A. Gueli per il ricorrente e Claudio Berliri per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Cinisello Balsamo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del Comune, è stata confermata la illegittimità della cartella di pagamento notificata alla Rialto s.r.l., proprietaria di un ipermercato, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione all’anno 2003.

2. La Rialto s.r.l. resiste con controricorso.

3. Il Comune ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla società controricorrente, è fondata.

A fronte della data del deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 23 luglio 2007, la notificazione del ricorso è stata effettuata il 14 novembre 2008, cioè ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1: tenendo, infatti, conto della duplice sospensione feriale (1 agosto – 15 settembre 2007; 1 agosto – 15 settembre 2008), il termine, di complessivi giorni 457 (365 + 92) veniva a scadere il 23 ottobre 2008.

2. Le spese a carico del ricorrente sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 7000,00, di cui Euro. 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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