Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29627 del 29/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (c.f. *****), elettivamente domiciliato in Roma, via Della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avv. Ricci Mauro, che lo rappresenta e difende con gli Avv. PULLI Clementina e Alessandro Riccio per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B.;

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 577/2010 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 04/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’AVV. Luigi Caliulo per delega Riccio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. BASILE Tommaso.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO 1.- L.B. conveniva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Rossano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS per ottenere l’assegno mensile di assistenza previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13.

2.- Rigettata la domanda per carenza del requisito sanitario e proposto appello dall’assicurato per la lacunosità degli accertamenti medico-legali compiuti in primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro rinnovava la consulenza tecnica e con sentenza 4.5.10 accoglieva l’impugnazione, rilevando che la perizia di appello aveva evidenziato una invalidità dell’80% a decorrere dal giugno 2005; la richiesta prestazione era pertanto riconosciuta dall’1.6.05.

3.- Ha proposto ricorso per cassazione l’INPS. Non hanno svolto attività difensiva nè l’assicurata nè il Ministero dell’Economia e Finanze. Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- L’INPS censura la sentenza di appello con due motivi, rispettivamente sotto l’aspetto della violazione di legge (L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e art. 2697 c.c.) e del vizio di motivazione, rilevando che il giudice ha ritenuto esistente il diritto all’assegno sulla base del solo requisito sanitario, senza riscontrare l’esistenza del requisito reddituale e di quello dell’incollocazione al lavoro, costituenti elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, la cui mancanza era stata eccepita dall’INPS fin dal primo grado e su cui l’assicurata non aveva dedotto alcuna prova.

5.- In relazione al diritto all’assegno previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 a favore dei mutilati ed invalidi civili con capacità lavorativa ridotta di oltre due terzi e “incollocati al lavoro”, il requisito della incollocazione al lavoro rappresenta – al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della legge citata – un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (v. Cass. 10.11.09 n. 23762 e numerose altre conformi).

6.- Non avendo il giudice di appello verificato detto requisito, il ricorso deve essere ritenuto fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, che procederà all’accertamento del requisito in questione e pronunzierà sulle spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la pronunzia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472