Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.2964 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 608-2009 proposto da:

FINSTAR S.P.A. *****, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Dr. N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE GIORDANO 36, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI LEOPOLDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MACCABRUNI FRANCO FABIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONTE OTTAVIO PICCOLOMINI D’ARAGONA S.R.L. *****, in persona del legale rappresentate pro tempore Sig. D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato VERONI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORDINI ROBERTO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2920/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 9/10/2007, depositata il 08/11/2007, r.g.n. 2129/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’avvocato FRANCO FABIO MACCABRUNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

Che nei giudizi di merito è stato accertato che il contratto di locazione intercorrente tra la locatrice soc. Finstar e la conduttrice soc. Conte Ottavio Piccolomini (avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale) è cessato nell’aprile del 1993 a seguito di recesso ad nutum correttamente esercitato dalla conduttrice con lettera dell’ottobre 1992;

è stato, così, revocato un decreto ingiuntivo originariamente concesso in favore della locatrice per canoni arretrati e per spese accessorie;

propone ricorso per cassazione la Finstar a mezzo di tre motivi;

risponde con controricorso la srl Conte Ottavio Piccolomini d’Aragona; ambedue le parti hanno depositato memoria.

OSSERVA IN DIRITTO Che il primo motivo sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere applicabile al contratto di locazione del 1990 anche la clausola del contratto del 1984 con la quale era stata concessa alla conduttrice la facoltà di recedere ad nutum dal contratto; il secondo motivo pone la stessa questione sotto il profilo del vizio della motivazione; il terzo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha confermato la declaratoria di nullità del D.I.;

i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

In estrema sintesi, i giudici del merito hanno ritenuto che le parti, invece di stipulare un nuovo contratto, avevano scelto di rinnovarne uno precedente (benchè l’oggetto fosse parzialmente diverso e diversa fosse la conduttrice), così ricollegando al nuovo l’intera disciplina del precedente, compresa la clausola che consentiva alla conduttrice di recedere anticipatamente dal contratto, senza la necessità di indicare i gravi motivi;

le questioni poste dalla ricorrente hanno, dunque, natura interpretativa ed attengono all’accertamento del fatto, laddove, invece, per un verso non è dato riscontrare alcuna violazione dei canoni legali ermeneutici e, per altro verso, l’accertamento del fatto è esposto con motivazione congrua e logica;

ogni altra questione attiene al merito della controversia (in particolare alla valutazione delle prove emerse) e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità;

il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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