Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29714 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6317-2009 proposto da:

CONSORZIO CARROZZIERI TRENTINI *****, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell’avvocato CAPECE MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZOLLER ROBERTO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITAS ASSICURAZIONI, ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA’ MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE ANGELICO N. 103, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARONI MASSIMO, CATTOI ARRIGO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 91/2008 del GIUDICE DI PACE di ROVERETO dell’11/03/08, depositata il 13/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Capece Michele difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva: 1.Consorzio Carrozzieri Trentini ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Rovereto n. 91/2008, con cui veniva rigettata la domanda dell’attore nei confronti di Azienda Multi servizi ed Itas Assicurazioni per la condanna al pagamento di un residuo di risarcimento danni.

La sentenza è stata depositata il 13.3.2008.

Resiste con controricorso l’Itas Assicurazioni.

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione”.

4. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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