Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29778 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CIVININI 49, presso lo studio dell’avvocato LUNARI LARA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di FERMO, depositata il 05/04/2006; R.G. 420/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato B.A., difensore di se stesso che si riporta alla rinuncia agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato all’altra parte;

che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo:

pronuncia che prevale su quella di inammissibilità (cfr. Cass. s.u.

16 luglio 2008 n. 19214), che è stata richiesta dal pubblico ministero in base al rilievo che il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento di carattere meramente ordinatorio, come tale non impugnabile;

che non essendo stata la rinuncia accettata, il ricorrente va condannato a rimborsare all’amministrazione resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, che si liquidano in 400,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, liquidati in 400,00 Euro.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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